Misure di protezione

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In generale
La protezione degli adulti può essere attuata con iniziative personali, autonome come le misure precauzionali (mandato precauzionale e direttive anticipate, ex 360 CC e segg.) oppure decise per legge dall’autorità.

Misure ufficiali
Sono decise dall’Autorità di protezione dei minori e degli adulti con lo strumento delle curatele per tutelare chi non ha lasciato disposizioni private e si trova in un particolare stato di bisogno.
L’intervento può essere chiesto all’Autorità di protezione dei minori e degli adulti, dall’interessato stesso od a una persona a lui vicina. L’autorità di protezione dei minori e degli adulti può intervenire d’ufficio o su segnalazione di chiunque ritenga una persona bisognosa di aiuto.
Lo stato di bisogno può essere dovuto ad un’incapacità di discernimento (anche temporanea) oppure all’incapacità di provvedere ai propri interessi a seguito di un particolare stato di debolezza. Nel limite del possibile, si cerca di conservare e promuovere l’autodeterminazione della persona.
Amministrazione di sostegno, ex 393 CC
Curatela di rappresentanza e di amministrazione ex 394/395 CC
Questo tipo di curatela è istituita, quando una persona non può compiere determinati atti e deve essere rappresentata, per l’assistenza personale o la gestione patrimoniale. Il curatore è il rappresentante legale e può agire per l’interessato, in suo nome e conto. La misura può non limitare l’esercizio dei diritti civili della persona che ne è sottoposta, tuttavia l’autorità di protezione dei minori e degli adulti può anche limitare la capacità di agire dell’interessato, relativamente cioè a determinati atti.